Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 114-quinquiesdecies


SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con:
a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.
(Il titolo V-ter, comprendente gli articoli da 114-sexies a 114-sexiesdecies, è stato aggiunto dal comma 1 dell’art. 33, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 dello stesso decreto)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 114-quinquiesdecies"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti