Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 114-quater


VIGILANZA

1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
(Comma così modificato dalla lettera p) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attività connesse o strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.
3. La Banca d'Italia può stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica.
(Comma così modificato dal comma 7 dell’art. 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 dello stesso decreto)
(Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39)

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