Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 113


CONTROLLI SULL'ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 111

1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.
2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
c) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.
4. Quando il numero di iscritti nell'elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.
5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8-bis.
(L'intero Titolo V - già modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333, dagli artt. 20, 21 e 22, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dagli artt. 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39 e 9.40, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dall'art. 9, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 come modificata dalla relativa legge di conversione, dai commi 5 e 6 dell’art. 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e dalle lettere m) ed n) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 - è stato così sostituito dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)

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