Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 43


QUOTA DEL FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI DISSESTATI
1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35 è esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall'articolo 25, decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 e successive modificazioni:
a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con l'unificazione delle ultime due, indicate all'articolo 18, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, ed i contributi ordinari destinati alla fine dell'esercizio precedente a norma dell'articolo 35, per calcolare le medie;
b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato in esubero ed effettivamente trasferito per mobilità, dalla data della deliberazione della graduatoria a quella di effettivo trasferimento.
2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).
(Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244)

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