Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 42


RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE SPECIALE PER GLI INVESTIMENTI
1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti è attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637 , al netto della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como.
2. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55 , come integrata dal D.L. 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.
(Per l'abrogazione degli articoli da 34 a 43, vedi l'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244)

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