Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 31


CONTRIBUTO PEREQUATIVO PER I COMUNI
1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1993 un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992 e distinto nelle seguenti quote:
a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993;
b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 398.000 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:
a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, valutate in 72.500 milioni;
b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge di cui alla lettera a), valutato in lire 65.000 milioni;
c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, valutato in lire 65.000 milioni;
d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge medesimo;
e) per la restante parte, valutata in lire 179.500 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d).
3. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante ai comuni è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993 mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi.

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