Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 3


SOGGETTI PASSIVI
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
(Comma prima modificato dall'art. 18, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 8, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 dello stesso art. 8)
(Articolo così sostituito dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

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