Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 27


RINVIO
1. I tributi regionali di cui all'articolo 23 restano disciplinati, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, dalle norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti tributi regionali si applicano nella stessa entità le medesime sanzioni previste per gli analoghi tributi erariali vigenti nelle regioni a statuto speciale, secondo le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.

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