Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 20


abrogato CAPO II Imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA)
[1. È istituita l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'imposta è dovuta, all'atto della prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, dal soggetto che richiede la formalità e deve essere corrisposta, contestualmente all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 , e successive modificazioni, nella misura pari all'ammontare stabilito, ai fini di tale imposta, per la predetta formalità. Il gettito è attribuito alla provincia nell'ambito della quale viene eseguita la iscrizione nel pubblico registro.
2. All'A.C.I., che gestisce il pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 e della legge 9 luglio 1990, n. 187 e che è incaricato della riscossione dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e della addizionale regionale prevista dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , è affidata la riscossione dell'imposta provinciale di cui al comma 1].
(Abrogato dall'art. 3, comma 54, L. 28 dicembre 1995, n. 549)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1992 numero 504 art. 20"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti