Decreto Legislativo del 1992 numero 358 art. 16


abrogato SUBAPPALTO
[1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi.
2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore aggiudicatario.
3. La disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nel settore delle pubbliche forniture].
(Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402)
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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