Decreto Legislativo del 1991 numero 406 art. 4


abrogato [APPALTI E CONCESSIONI]
[1. Ai fini del presente decreto si considerano appalti di lavori pubblici i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra una amministrazione aggiudicatrice ed un'impresa fornita dei requisiti prescritti dal Titolo IV del presente decreto, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori pubblici oppure, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori pubblici oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera pubblica che sia dotata di autonomia funzionale propria e che risponda ad esigenze stabilite specificamente dall'amministrazione aggiudicatrice.
2. Ai fini del presente decreto si considerano concessioni di lavori pubblici i contratti aventi gli oggetti di cui al comma 1 caratterizzati dal fatto che la controprestazione a favore dell'impresa o dell'ente concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.
3. Quando il concessionario è esso stesso una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, è tenuto, per i lavori da far eseguire a terzi, a rispettare le disposizioni del presente decreto.
4. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara di cui all'articolo 12, comma 3, l'obbligo del concessionario, diverso dall'amministrazione aggiudicatrice, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del trenta per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, salva la facoltà del candidato di aumentare la percentuale stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice, con conseguente indicazione nel contratto di concessione dei lavori. Sempreché detti lavori da appaltare a terzi siano di valore pari o superiore a 5 milioni di ECU, ovvero non soddisfino alle condizioni di applicazione dei casi elencati nell'articolo 9, comma 2, il concessionario è tenuto a pubblicare il bando di gara ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ed a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7.
5. Ai fini di cui al comma 4, non si considerano terze le imprese riunite in raggruppamento temporaneo o in consorzio per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Si intende per impresa collegata qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per via della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano. Si presume l'influenza dominate se un'impresa detiene, direttamente o indirettamente, nei confronti di un'altra impresa, la maggioranza del capitale sottoscritto ovvero dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale, o può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza.
6. L'elenco tassativo delle imprese di cui al comma 5 è unito alla candidatura per la concessione e viene aggiornato secondo le modifiche che intervengono successivamente nei rapporti tra le imprese].
(Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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