Decreto Legislativo del 1991 numero 406 art. 26


abrogato [SOCIETA' TRA IMPRESE RIUNITE]
[1. Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui al comma 7 dell'articolo 23.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione aggiudicatrice.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al comma 1, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del comma 1, la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate alla esecuzione parziale.
5. L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.
6. Ai soli fini degli articoli 20 e 21 del presente decreto e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa].
(Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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