Decreto Legislativo del 1991 numero 127 art. 41


REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale.
2. La revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato.
3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.
4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.
(Articolo prima modificato dall’art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 e poi così sostituito dal comma 2 dell’art. 38, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

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