Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - Vendita ed attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli


DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV Promozione della Concorrenza

Oggetto: Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - Vendita ed attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune fa presente che un’impresa individuale iscritta alla Camera di Commercio con la qualifica di piccolo imprenditore-coltivatore diretto con attività di allevamento bovini ha chiesto la possibilità di avviare l’attività di vendita diretta dei propri prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 nei locali aperti al pubblico all’interno dell’azienda agricola.

Ha chiesto, altresì, la possibilità di preparare, cuocere, confezionare e vendere al pubblico anche ragù e spezzatino ottenuti con la carne del proprio bestiame.

Ciò premesso, alla luce della normativa in oggetto codesto Comune chiede se l’attività di preparazione, cottura e confezionamento di ragù e spezzatino ottenuti con la carne del proprio bestiame possano rientrare nell’attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici prevista dall’articolo 4, comma 5 del predetto decreto legislativo n. 228 del 2001.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 dispone che Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Il successivo comma 5 del medesimo decreto legislativo dispone altresì che La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.

Stante quanto sopra, ai sensi della normativa vigente, pertanto, l’impresa agricola in questione può vendere prodotti derivati ottenuti da manipolazione e trasformazione dei propri prodotti agricoli e zootecnici, di conseguenza nello specifico anche ragù e spezzatino ottenuti con la carne del proprio bestiame, fermo restando, ovviamente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti per dette attività.

Appare utile precisare, inoltre, che il comma 8 del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 dispone che Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

Dal combinato disposto delle norme citate risulta espressamente che i produttori agricoli sono
legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, rimanendo necessariamente per la vendita di tali prodotti entro un certo limite di ricavi oltre il quale scatterebbe il passaggio ad attività di commercio al dettaglio con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998.

Per completezza, riguardo a detto ultimo aspetto della questione, si precisa che la scrivente Direzione ha già avuto modo di esprimersi al riguardo con la nota n. 73834 del 13-8-2009, con la quale, proprio in merito alla possibilità di vendere legittimamente anche prodotti alimentari non provenienti dai propri fondi (consentita dall’utilizzo del termine prevalente nel citato articolo 4, comma 1) ha ritenuto che questa possibilità possa riguardare non solo la vendita di prodotti alimentari trasformati presso altre aziende agricole, ma anche quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione, fermo restando, ovviamente, l’obbligo di rispettare il criterio della prevalenza richiesto dalle disposizioni sì richiamate.

Il Direttore Generale
Gianfranco Vecchio

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