Decreto Legge del 2016 numero 59 art. 5


ACCESSO DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE BANCHE DATI

1. All'articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2016 numero 59 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti