Decreto Legge del 2016 numero 59 art. 10


DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONE DI NORME

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 856 è sostituito dal seguente: «856. Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;
b) al comma 857, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

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