Decreto Legge del 2016 numero 193 art. 9


PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALLA MISSIONE DI SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA E ALLA MISSIONE DELLE NAZIONI UNITE UNSMIL

1. E' autorizzata, a decorrere dal 14 settembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata “Operazione Ippocrate” e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).
(Comma così modificato dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)
2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:
a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;
b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;
c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225:
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata “Operazione Ippocrate” e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).
2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:
a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;
b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;
c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. ]

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