Decreto Legge del 2016 numero 193 art. 4-bis


EMISSIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE PER IL TAX FREE SHOPPING

1. A decorrere dal 1° settembre 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1088, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a norma dell'articolo 21» sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)

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