Decreto Legge del 2016 numero 193 art. 13


RIFINANZIAMENTO FONDO PMI E MISURE PER IL MICROCREDITO, PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'AGROALIMENTARE NONCHÉ IN MATERIA DI CONTRATTI DELL'ISMEA (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.
1-bis. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
(Comma inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)
1-ter. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-bis e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative del comma 1-bis e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Comma inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)
2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
2-bis. Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano.
(Comma inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)
3. All'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».
4. All'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, l’ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)
4-bis. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)
4-ter. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: «acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina» sono sostituite dalle seguenti: «acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)
4-quater. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)
4-quinquies. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)
4-sexies. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all’Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225:
RIFINANZIAMENTO FONDO PMI E MISURE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'AGROALIMENTARE
1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.
2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
3. All'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».
4. All'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, ISMEA è autorizzata ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.». ]

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