Decreto Legge del 2016 numero 18 art. 16


MODIFICA ALLA DISCIPLINA FISCALE DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELL'AMBITO DI VENDITE GIUDIZIARIE

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49 e, successivamente, dall’art. 1, comma 32, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)
2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 32, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)
2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
(Comma inserito dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49)
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2017.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49 e, successivamente, dall’art. 1, comma 32, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016.
5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49: MODIFICA ALLA DISCIPLINA FISCALE DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELL'AMBITO DI VENDITE GIUDIZIARIE
1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2016.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016.
5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro». ]

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