Decreto Legge del 2015 numero 83 art. 6


PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola “inventario,” sono aggiunte le seguenti: “e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,”; in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.”;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132)
b) al secondo comma, è aggiunta la seguente lettera: “; f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.”;
c) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: “Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.”;
d) al terzo comma, dopo la parola “curatore” sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107,” e dopo la parola “professionisti” sono aggiunte le seguenti: “o società specializzate”;
e) dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: “Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.”.
1-bis. All’articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell’articolo 36”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132:
1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola “inventario,” sono aggiunte le seguenti: “e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,”; in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.”;
b) al secondo comma, è aggiunta la seguente lettera: “; f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.”;
c) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: “Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.”;
d) al terzo comma, dopo la parola “curatore” sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107,” e dopo la parola “professionisti” sono aggiunte le seguenti: “o società specializzate”;
e) dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: “Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.”. ]

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