Decreto Legge del 2015 numero 83 art. 5


CAPO III Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare (REQUISITI PER LA NOMINA A CURATORE)

1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: “durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento” sono soppresse;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132)
b) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
“Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33, quinto comma.
E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.”.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132)
2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132:
1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, la parola “due” è sostituita con la seguente: “cinque”; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non può altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.”;
b) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
“Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter.
La sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 16 motiva specificamente in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al terzo comma e tiene conto, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma, delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15.
E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.”.
2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015. ]

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