Decreto Legge del 2015 numero 83 art. 21


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDO PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA

1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia.”.
(Articolo così sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132:
1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.”. ]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2015 numero 83 art. 21"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti