Decreto Legge del 2015 numero 3 art. 8-ter


MODIFICA ALL'ARTICOLO 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2015, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 MARZO 2015, N. 20, IN MATERIA DI GARANZIE IN FAVORE DELLE IMPRESE FORNITRICI DI SOCIETÀ CHE GESTISCONO ALMENO UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE SOTTOPOSTE AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e di delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta”.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33)

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