Decreto Legge del 2015 numero 210 art. 2


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: “dal 1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° luglio 2016”.
2. All'articolo 13 delle norme di attuazione di cui dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dal citato articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
2-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “quattro”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21:
1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: “dal 1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° luglio 2016”.
2. All'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.”. ]

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