Decreto Legge del 2015 numero 210 art. 11


PROROGA DI TERMINI RELATIVI A INTERVENTI EMERGENZIALI

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2016”.
2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
2-ter. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: “negli anni 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e, al secondo periodo, le parole: “per ciascuno degli anni 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”.
(Comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dall'articolo 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2016.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
3-ter. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo continua ad avvalersi del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
3-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)
3-quinquies. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire la continuità dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è prorogato al 31 luglio 2016.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21:
1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2016”.
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”. ]

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