Decreto Legge del 2014 numero 91 art. 30


SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DI REGOLAZIONE A FAVORE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL SISTEMA ELETTRICO E IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)

01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche»;
b) dopo le parole: «diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4» e prima delle parole: «, realizzati negli edifici esistenti» sono inserite le seguenti: «e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche,».
(Comma premesso dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito il seguente:
«ART. 7-bis
(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili)
1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6, e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:
a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;
b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.
3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può:
a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero
b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 1 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi» sono inserite le seguenti: «e ad attraversare i beni demaniali».
(Comma inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: «la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie».
(Comma inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «e che utilizzino il medesimo tracciato» fino a: «40 metri lineari» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari»;
b) al terzo periodo, le parole: «più del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «più del 30 per cento».
(Comma inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il seguente:
«ART. 8-bis
(Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano)
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:
a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;
b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).
2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo la parola “biomassa”, sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione,”.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: «le regioni prevedono» sono inserite le seguenti: «, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, le parole: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre il 31 ottobre 2014».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: «a partire da rifiuti» sono inserite le seguenti: «, compreso il gas di discarica,».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: «non sono dovuti in caso di» sono inserite le seguenti: «installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.
5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
2-octies. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: «diametro non superiore a 1 metro,» sono inserite le seguenti: «di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116:
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DI REGOLAZIONE A FAVORE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito il seguente:
«ART. 7-bis
(Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili)
1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:
a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;
b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.
3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può:
a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero
b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 8 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.».
2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il seguente:
«ART. 8-bis
(Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano)
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:
a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;
b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).
2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo la parola “biomassa, sono inserite le seguenti: ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione,”. ]

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