Decreto Legge del 2014 numero 91 art. 20


MISURE DI SEMPLIFICAZIONE A FAVORE DELLA QUOTAZIONE DELLE IMPRESE E MISURE CONTABILI

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater, è inserita la seguente:«w-quater.1 “PMI”: fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.»;
b) all'articolo 104-bis: al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies»; al comma 3, all'alinea, prima delle parole: «non hanno effetto» sono inserite le seguenti: «, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e»; al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies»;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto.»;
d) all'articolo 106, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso»;
e) all'articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.
1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile»;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
f) al comma 2 dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127-quinquies.»;
g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 106, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1, 1-bis e 1-ter»; al comma 3, lettera b), dell'articolo 106 le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-ter»;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
h) nel comma 3, lettera a), dell'articolo 106 dopo le parole: «l'acquisto di partecipazioni» sono aggiunte le seguenti: «o la maggiorazione dei diritti di voto,»;
i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, dopo le parole: «al cinque per cento» sono inserite le seguenti: «o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi,»;
l) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 è inserito il seguente: «3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.»;
m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 è sostituita dalla seguente: «d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo.»;
n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106.»;
o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: «Il comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»;
[p) all'articolo 113-ter, comma 3, e all'articolo 114, comma 1, le parole: «ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali» sono soppresse;
(Lettera soppressa dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.»;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento.»;
s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;»;
t) all'articolo 121, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate,»;
u) all'articolo 121, comma 3, le parole: «superiore al due per cento del capitale» sono sostituite dalle seguenti: «in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2»;
[v) all'articolo 122, comma 1, le lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«b) pubblicati per estratto sul sito Internet della società con azioni quotate;
d) comunicati anche per estratto alla società con azioni quotate;»;
(Lettera così corretta da Comunicato 1° luglio 2014, pubblicato nella G.U. 1° luglio 2014, n. 150)]
(Lettera soppressa dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
[z) all'articolo 125-bis, comma 1, le parole: «ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani» sono soppresse;]
(Lettera soppressa dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
aa) dopo l'articolo 127-quater è inserito il seguente:
«Art. 127-quinquies.
Maggiorazione del voto.
1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.
2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.
4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.»;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies è inserito il seguente:
«Art. 127-sexies. - (Azioni a voto plurimo). - 1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.
2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:
a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;
b) fusione o scissione.
3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'articolo 127-quinquies.
4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo»;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
bb) l'articolo 134, comma 1, è soppresso.
1-bis In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 da società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.
(Comma inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 6, le parole: «a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia» sono soppresse;
b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:
«ART. 9-bis.
(Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità)
1. L 'organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.
Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.
ART. 9-ter.
(Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità)
1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità, fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilità stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilità nonché le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo Italiano Contabilità. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'Organismo Italiano Contabilità tramite il sistema camerale.»;
c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola: «esclusivo» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile, dopo le parole: «di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma»; al terzo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile dopo le parole «dell'esperto designato dal tribunale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter».
5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter del codice civile è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.».
6. Il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, è sostituito dal seguente:
«L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta».
7. All'articolo 2327 del codice civile la parola: «centoventimila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila».
7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.
(Comma inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
8. All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma è abrogato; nel terzo comma la parola: «altresì» è soppressa e nel sesto comma le parole: «secondo e» sono soppresse. Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
«Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
8-ter. L'articolo 212 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 212. - Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
8-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è adottato dalla Consob entro il 31 dicembre 2014.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
8-quinquies. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di cui al titolo III, capo II, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti, per prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116:
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater, è inserita la seguente: “w-quater.1 “PMI”: fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.”;
b) all'articolo 104-bis, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “I diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies non si computano nell'assemblea convocata per deliberare su eventuali misure di difesa.”; nel comma 3 dell'articolo 104-bis, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies”;
c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto.”;
d) all'articolo 106, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso";
e) all'articolo 106, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venti per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.”;
f) al comma 2 dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127-quinquies.”;
g) nei commi 3, lettere a) e b), 3-bis, 4, 5 e 6, dell'articolo 106, le parole: “nel comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nei commi 1 e 1-bis”;
b) nel comma 3, lettera a), dell'articolo 106 dopo le parole: “l'acquisto di partecipazioni” sono aggiunte le seguenti: “o la maggiorazione dei diritti di voto,”;
i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, dopo le parole: “al cinque per cento” sono inserite le seguenti: “o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi,”;
l) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 è inserito il seguente: “3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.”;
m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 è sostituita dalla seguente: “d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo.”;
n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106.”;
o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: “Il comma 1” sono aggiunte le seguenti: ”, primo periodo,”;
p) all'articolo 113-ter, comma 3, e all'articolo 114, comma 1, le parole: “ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali” sono soppresse;
q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.”;
r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento.”;
s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;”;
t) all'articolo 121, il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate,”;
u) all'articolo 121, comma 3, le parole: “superiore al due per cento del capitale” sono sostituite dalle seguenti: “in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2”;
v) all'articolo 122, comma 1, le lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti:
“b) pubblicati per estratto sul sito Internet della società con azioni quotate;
d) comunicati anche per estratto alla società con azioni quotate;”;
(Lettera così modificata dall'avviso di rettifica pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 1 luglio 2014)
z) all'articolo 125-bis, comma 1, le parole: “ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani” sono soppresse;
aa) dopo l'articolo 127-quater è inserito il seguente:
“Art. 127-quinquies.
Maggiorazione del voto.
1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.
2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) viene meno in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2;
b) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
c) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.
4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.”;
bb) l'articolo 134, comma 1, è soppresso.
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 6, le parole: “a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia” sono soppresse;
b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:
“ART. 9-bis.
(Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità)
1. L 'organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.
Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.
ART. 9-ter.
(Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità)
1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità, fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilità stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilità nonché le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo Italiano Contabilità. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'Organismo Italiano Contabilità tramite il sistema camerale.”;
c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola: “esclusivamente” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma”.
4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile, dopo le parole: “di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma”; al terzo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile dopo le parole “dell'esperto designato dal tribunale” sono aggiunte le seguenti: “ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter”.
5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter del codice civile è sostituito dal seguente:
“Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di s ocietà a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.”.
6. Il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, è sostituito dal seguente:
“L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta”.
7. All'articolo 2327 del codice civile la parola: “centoventimila” è sostituita dalla seguente: “cinquantamila”;
8. All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma è abrogato; nel terzo comma la parola: “altresì” è soppressa e nel sesto comma le parole: “secondo e” sono soppresse. ]

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