Decreto Legge del 2014 numero 91 art. 12


MISURE URGENTI PER GARANTIRE L'ALTA QUALIFICAZIONE E LA TRASPARENZA DEGLI ORGANI DI VERIFICA AMBIENTALE E PER ACCELERARE LA SPESA PER LA PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2007/2013

1. All'articolo 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con adeguata esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)
b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unità per profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti nominati, con successivo decreto, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).
3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione di cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.
4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4-bis. Ai fini dell’accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le Autorità ambientali componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116:
1. All'articolo 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività, all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»;
b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unità per profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti nominati, con successivo decreto, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).
3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione di cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.
4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. ]

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