Decreto Legge del 2014 numero 90 art. 8


INCARICHI NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto,” sono sostituite dalle seguenti: “compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,”»;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “E' escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa.”.
2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non è adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114:
1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto” sono sostituite dalle seguenti: “compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione,”;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “E' escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa.”.
2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non è adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti. ]

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