Decreto Legge del 2014 numero 90 art. 7


PREROGATIVE SINDACALI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. A fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nel medesimo supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalità devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico di ciascuna organizzazione sindacale.
(Comma inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
2. Per ciascuna associazione sindacale, la rideterminazione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali. In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114:
1. A fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali. ]

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