Decreto Legge del 2014 numero 90 art. 51


RAZIONALIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI CANCELLERIA E NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA

1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “di cui ai commi da 1 a 4” sono sostituite dalle seguenti: “con modalità telematiche”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114:
1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.».
2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.». ]

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