Decreto Legge del 2014 numero 90 art. 46
Elenco dei capitoli
MODIFICHE ALLA LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: “ovvero a mezzo di posta elettronica certificata” sono soppresse; 2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»; b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) è soppressa; c) all'articolo 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»; c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”; (Lettera inserita dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114) d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.». 2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.». [Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114: 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: “ovvero a mezzo di posta elettronica certificata” sono soppresse; 2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»; b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) è soppressa; c) all'articolo 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»; d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.». 2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.». ]