Decreto Legge del 2014 numero 90 art. 46


MODIFICHE ALLA LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: “ovvero a mezzo di posta elettronica certificata” sono soppresse;
2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;
b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) è soppressa;
c) all'articolo 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;
c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
“1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.».
2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114:
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: “ovvero a mezzo di posta elettronica certificata” sono soppresse;
2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;
b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) è soppressa;
c) all'articolo 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;
d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.».
2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.». ]

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