Decreto Legge del 2014 numero 90 art. 43


DISPOSIZIONI IN TEMA DI INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO CONTABILE

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva, l'integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del presente articolo.
(Comma così sostituito dall’ art. 20-bis, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
3. Il pubblico ministero contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

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