Decreto Legge del 2014 numero 90 art. 27


DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA SANITARIA

1. All'articolo 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole “di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie” sono aggiunte le seguenti: “, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso”;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole “in misura definita in sede di contrattazione collettiva” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)”;
c) al comma 4, primo periodo, le parole “ Per i contenuti” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti”.
1-bis. A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Comma inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
[2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.]
(Comma soppresso dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
3. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole “da quaranta” sono sostituite dalle seguenti: “da trenta”.
4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanità decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanità è ricostituito nella composizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114:
1. All'articolo 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole “di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie” sono aggiunte le seguenti: “nei limiti delle risorse del fondo stesso”;
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole “in misura definita in sede di contrattazione collettiva” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)”;
c) al comma 4, primo periodo, le parole “ Per i contenuti” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti”.
2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.
3. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole “da quaranta” sono sostituite dalle seguenti: “da trenta”.
4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanità decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanità è ricostituito nella composizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo. ]

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