Decreto Legge del 2014 numero 90 art. 24-quinquies


COMUNICAZIONI TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. Il comma 2 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi”.
2. Il comma 3 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato”.
3. Il comma 3-bis dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)

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