Decreto Legge del 2014 numero 90 art. 23-ter


ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI

[1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Comma modificato dall’ art. 8, comma 3-ter, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 8, comma 3-quater del medesimo D.L. n. 192/2014. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, comma 169, L. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 16 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 212 della stessa L. n. 107/2015; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’ art. 1, comma 211 della medesima L. n. 107/2015)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. qq), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 550, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 12 novembre 2014. In precedenza identica modifica era stata disposta dall’ art. 3, comma 1, D.L. 11 novembre 2014, n. 165, abrogato dal medesimo comma 550 dell’art. 1, L. n. 190/2014 e della cui mancata conversione è stato dato avviso con Comunicato 12 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. 12 gennaio 2015, n. 8)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. qq), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
3. Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 501, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)

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