Decreto Legge del 2014 numero 90 art. 23-bis


MODIFICA ALL'ARTICOLO 33 DEL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI

[1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)]
(Articolo abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. qq), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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