Decreto Legge del 2014 numero 90 art. 18


SOPPRESSIONE DELLE SEZIONI STACCATE DI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE E DEL MAGISTRATO DELLE ACQUE, TAVOLO PERMANENTE PER L'INNOVAZIONE E L'AGENDA DIGITALE ITALIANA

[1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis)]
(Comma abrogato dall’ art. 20, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
[1-bis. Entro il 28 febbraio 2015 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.
(Comma inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11)]
(Comma abrogato dall’ art. 20, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
[2. A decorrere dal 1° luglio 2015, all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
a) al terzo comma, le parole: “Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi,” sono soppresse;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
b) al quinto comma, le parole: ", oltre una sezione staccata," sono soppresse.]
(Comma abrogato dall’ art. 20, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. E' altresì soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)
4. All'articolo 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole da: “, presieduto” fino a “Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente del predetto Tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114:
1. A decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
2. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è abrogato;
b) al quinto comma, le parole: "oltre una sezione staccata," sono soppresse.
3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
4. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma 2, terzo periodo, le parole da: “presieduto” fino a “Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente del predetto Tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione”. ]

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