Decreto Legge del 2014 numero 90 art. 17-bis


DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI RICHIEDERE DATI GIÀ PRESENTI NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)

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