Decreto Legge del 2014 numero 90 art. 13


ABROGAZIONE DEI COMMI 5 E 6 DELL'ARTICOLO 92 DEL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, IN MATERIA DI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati.
(Articolo così sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114:
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE
1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.”. ]

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