Decreto Legge del 2014 numero 66 art. 47


CONCORSO DELLE PROVINCE, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

1. Le province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonché in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 451, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
2. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna provincia e città metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, dall'art. 1, comma 451, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, successivamente, dall’art. 1, comma 459, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)
b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 451, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
c) per quanto attiene agli interventi, di cui all'articolo 14 , relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 451, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base agli importi di cui al comma 2.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)
4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il 10 ottobre, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.
(Comma così modificato dall’art. 23-quater, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114)
5. Le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra le Province, le città metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti.
7. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 451, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. A decorrere dall'anno 2018, qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa gestione associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata; restano in tal caso confermate le modalità di riparto di cui al presente articolo. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, dall'art. 1, comma 451, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, successivamente, dall’art. 1, comma 459, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)
b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 451, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
(Lettera così modificata dall’art. 1, comma 451, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)
11. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.
13. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89:
1. Le province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonché in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna provincia e città metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 340 milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera, la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B, sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento.
b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e citta' metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi, di cui all'articolo 14 , relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base agli importi di cui al comma 2.
4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il mese di luglio, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.
5. Le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra le Province, le città metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti.
7. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5 siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;
b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.
11. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.
13. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ]

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