Decreto Legge del 2014 numero 66 art. 28


MONITORAGGIO DELLE CERTIFICAZIONI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON LE RISORSE TRASFERITE DALLE REGIONI

1. All'articolo 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b) del presente comma, il quarto e il quinto periodo del comma 6 sono soppressi;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.».
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89:
1. All'articolo 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b), il quarto e il quinto periodo del comma 6 sono soppressi;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.».
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ]

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