Decreto Legge del 2014 numero 66 art. 21


DISPOSIZIONI CONCERNENTI RAI S.P.A.

1. All'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
“p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)”;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)
b) il comma 3 è soppresso;
b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.
3-ter. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano”.
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)
2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Società può procedere alla cessione sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way, garantendo la continuità del servizio erogato. Le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)
4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni. A decorrere dall'anno 2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell’anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5 per cento.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 292, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
4-bis. All'articolo 45, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “la costituzione di una società per” sono soppresse».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89:
1. All'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente: “p) l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);”;
b) il comma 3 è soppresso.
2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Società può cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni. ]

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