Decreto Legge del 2014 numero 66 art. 20-bis


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONI DI PARTECIPAZIONI

1. All'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)

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