Decreto Legge del 2014 numero 66 art. 19


RIDUZIONE DEI COSTI NEI COMUNI, NELLE PROVINCE E NELLE CITTÀ METROPOLITANE

01. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 è abrogato;
b) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico”;
c) al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico”;
d) al comma 136 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico”.
(Comma premesso dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)
1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 150 sono inseriti i seguenti:
“150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente.
150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.”.
1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 235, comma 1, le parole: “sono rieleggibili per una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale”;
b) all'articolo 235, comma 3, lettera b), dopo la parola: “volontarie” sono aggiunte le seguenti: “da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente”;
c) all'articolo 241, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89:
1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 150 sono inseriti i seguenti:
“150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente.
150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.”. ]

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