Decreto Legge del 2014 numero 66 art. 11-bis


NORME IN MATERIA DI RATEAZIONE

1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:
a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.
2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
3. Il comma 13-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)

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