Decreto Legge del 2014 numero 47 art. 10-bis


DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1991, N. 152

1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere con proprie risorse, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il relativo finanziamento statale decade. Gli enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80)

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