Decreto Legge del 2014 numero 192 art. 9


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA AMBIENTALE

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2015.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015».
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2015».
4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: “Entro i 60 giorni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “Entro i centoventi giorni successivi”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
4-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
4-quater. La proroga di cui al comma 4 -ter è disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11:
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 30 giugno 2015.
2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2015”.
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015».
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2015». ]

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