Decreto Legge del 2014 numero 192 art. 7


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA SANITARIA

1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”.
2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “1° gennaio 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”;
b) le parole: “31 dicembre 2016”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;
c) le parole: “31 dicembre 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;
d) le parole: “1° gennaio 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2018”;
e) all'articolo 2, comma 5, le parole: “per l'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2016”;
f) all'articolo 3, comma 3, le parole: “e il 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, il 2014 e il 2015” e le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, 2014 e 2015”;
g) all'articolo 4, comma 5, le parole: “entro il 31 ottobre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2016”;
g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento”;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
h) all'articolo 6, comma 4, le parole: “entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2016”;
i) all'articolo 8, comma 1, le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, 2014 e 2015”.
2-bis. Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427 e 428 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo.
(Comma inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 398, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “Entro il 1° gennaio 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 1° gennaio 2016”.
4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “fino alla data del 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data del 31 dicembre 2015”.
4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “al 90 percento nel 2015” sono sostituite dalle seguenti: “al 90 per cento nel 2016”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
4-ter. La concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui all'avviso pubblico n. 1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le pari opportunità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell'università degli studi di Roma “La Sapienza” per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia è prorogata al 31 dicembre 2015. All'onere derivante dalla disposizione del primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)
4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all’ articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11:
1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”.
2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “1° gennaio 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”;
b) le parole: “31 dicembre 2016”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;
c) le parole: “31 dicembre 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;
d) le parole: “1° gennaio 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2018”;
e) all'articolo 2, comma 5, le parole: “per l'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2016”;
f) all'articolo 3, comma 3, le parole: “e il 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, il 2014 e il 2015” e le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, 2014 e 2015”;
g) all'articolo 4, comma 5, le parole: “entro il 31 ottobre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2016”;
h) all'articolo 6, comma 4, le parole: “entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2016”;
i) all'articolo 8, comma 1, le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, 2014 e 2015”.
3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “Entro il 1° gennaio 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 1° gennaio 2016”.
4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “fino alla data del 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data del 31 dicembre 2015”. ]

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